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Iniziativa popolare “Per la protezione della regione alpina dal traffico di transito”

Dal 1994, l’articolo sulla protezione delle Alpi è ancorato nella Costituzione federale. È una conseguenza dell’iniziativa popolare lanciata dall’associazione «per la protezione della regione alpina dal traffico di transito», che il popolo ha accolto in votazione il 20 febbraio 1994 con 954’433 voti favorevoli (52%). 19 Cantoni e Semicantoni su 26 approvarono la prima iniziativa popolare proveniente dalla regione alpina.

Le basi legali e costituzionali del nostro lavoro

  • Articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi

    Dal 1994 l’articolo sulla protezione delle Alpi è ancorato nella Costituzione federale. È una conseguenza dell’iniziativa popolare lanciata dall’associazione «per la protezione della regione alpina dal traffico di transito», che il popolo ha accolto in votazione il 20 febbraio 1994 con 954’433 voti favorevoli (52%). 19 Cantoni e Semicantoni su 26 approvarono la prima iniziativa popolare proveniente dalla regione alpina.

    Articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi:

    Art. 84 Transito alpino*

    1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

    2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

    3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

    * Con disposizione transitoria.

    Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

    1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)
    Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

    * Nel 1998, con la pubblicazione della nuova Costituzione federale, l’articolo originario 36secies del 1994 è sostituito dall’articolo 84. L’applicazione della protezione delle Alpi era stipulata nella vecchia versione della Costituzione nell’alinea 2. Questa è stata cancellata e sostituita dall’articolo 182, alinea 2, che regola in maniera generale il rilascio delle ordinanze da parte del Consiglio federale.

    Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

    La legge sul transito stradale del 1994 concretizza il capoverso 3 dell’articolo sulla protezione delle Alpi. All’articolo 2 sono definite le strade di transito nella regione alpina, per le quali è vietato aumentare la capacità stradale. Sull’asse del Gottardo ciò riguarda il tratto Amsteg-Göschenen-Airolo-Bellinzona nord. Inoltre, la legge definisce i concetti di capacità e di strade di circonvallazione.

  • Tassa sul traffico pesante (TTPCP)

    La TTPCP, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, è stata introdotta in Svizzera al 1.1.2001 (Legge sul traffico pesante LTTP). Si tratta della prima tassa al mondo percepita su tutti i mezzi pesanti circolanti su tutte le strade di una nazione e deve essere pagata per ogni corsa a dipendenza dei chilometri percorsi, del peso ammissibile del veicolo e della sua classe di emissioni, per coprire i costi di infrastruttura nonché il costi esterni. Essa permette quindi di applicare il principio della causalità, imputando a chi li provoca i costi che altrimenti dovrebbero essere sopportati dalla comunità.

  • Accordo sui trasporti terrestri con l’Unione europea

    Dopo che il popolo ha respinto l’entrata della Svizzera nello spazio economico europeo (SEE), fra la Svizzera e l’UE sono stati negoziati sette accordi bilaterali, che il popolo ha approvato nel 2000. Nell’accordo sui trasporti terrestri l’UE accetta di principio la politica dei trasporti svizzera (TTPCP, divieto di circolazione notturna e domenicale, ecc.) e si impegna a una progressiva introduzione della verità dei costi nel settore dei trasporti e alla promozione del trasporto ferroviario delle merci. Come contropartita per la TTPCP, la UE ottiene il progressivo aumento del limite di peso per i camion da 28 a 40 tonnellate. L’importo della tassa da versare viene limitato. Così la TTPCP non può più essere alzata a 3 centesimi per tonnellata/chilometro, come sarebbe possibile secondo il diritto elvetico, ma solo a 2,7 centesimi al massimo. Ciò considerato, il Parlamento ha adottato, come misure complementari, la legge sul trasferimento del traffico e il credito quadro per il sostegno al traffico delle merci su ferrovia.

  • Legge sul trasferimento del traffico

    La legge del 1999 ha fissato per la prima volta l’obiettivo numerico del trasferimento: nei primi due anni dopo la ratifica dell’accordo sui trasporti terrestri il numero dei camion in transito dalle Alpi deve essere stabilizzato al livello dell’anno 2000. Poi, entro due anni dall’entrata in funzione della galleria ferroviaria di base del Lötschberg, cioè entro il 2009, il numero dei camion in transito deve scendere a 650’000 al massimo l’anno. Nel 2000 si sono registrati 1,4 milioni di transiti. Quale ulteriore strumento per il trasferimento del traffico, si ricorre a un’intensificazione dei controlli del traffico pesante. Il divieto di circolazione notturna passa dal livello d’ordinanza a quello di legge. Nel 2008 il Parlamento ha modificato queste scadenze (si veda LTrasf).

  • Legge sul trasferimento del traffico merci

    La legge sul trasferimento del traffico è stata rivista nel 2008 ed è ora denominata legge sul trasferimento del traffico merci (LTrasf). Il termine per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento è prolungato fino al 2018 (due anni dopo l’apertura della galleria ferroviaria di base del Gottardo). Il Parlamento ha inoltre autorizzato il Consiglio federale a condurre trattative con i paesi alpini, rispettivamente con l’UE, per l’introduzione di una borsa dei transiti alpini. Nel 2008 viene inoltre fissato nella legge che l’obiettivo deve essere mantenuto nel tempo e può essere superato solo in singoli anni con un forte sviluppo econoico e dei trasporti. E: dal 2011 non dovrebbe più essere superato l’obiettivo intermedio di al massimo 1 milione di transiti l’anno. Questo obiettivo, fissato nella legge, è stato disatteso senza scrupoli da parte del Consiglio federale.

  • Seconda canna della galleria stradale del Gottardo

    Il 28 febbraio 2016 il popolo ha approvato una modifica della «Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)». A monte della votazione c’era la costatazione che la galleria autostradale al Gottardo deve essere ampiamente risanata. La variante di superare il periodo del risanamento con un trasbordo temporaneo su ferrovia delle auto e dei camion è stata respinta dal Consiglio federale e dal Parlamento.

    La legge federale del 17 giugno 1994 sul traffico stradale di transito nella regione alpina, rispettivamente l’art. 84, capoverso 3, della Costituzione federale sono perciò stati modificati come segue:

     Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo

     1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

     2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

     3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.